La CPE, ovvero la Comunicazione Preventiva di Esercizio, è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle Unità di Offerta Sociale pubblica e privata e sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione al funzionamento.

La CPE abilita l’Ente Gestore, pubblico o privato, ad intraprendere da subito l’attività. La fase di vigilanza dell’ATS sarà la verifica del servizio in esercizio.

La normativa comporta la responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della UDOS, in ragione di quanto dichiarato e autocertificato in sede di presentazione. Non basta però per operare per conto del servizio pubblico o per stipulare con l’Ente pubblico contratti o convenzioni: in quel caso sarà necessario procedere con l’Accreditamento.

Per la presentazione della CPE, il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

 

Quando presentare la CPE

La CPE deve essere presentata in caso di:

  • messa in esercizio di unità d’offerta, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l’attività
  • variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni
  • trasformazione di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della tipologia dell’unità d’offerta tra quelle individuate dalla Regione
  • trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell’ente gestore
  • cambiamento del soggetto gestore, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

 

La CPE non deve essere presentata in caso di:

  1. a) modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore del soggetto gestore: purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti, sulla base della comunicazione del nuovo legale rappresentante, è sufficiente l’annotazione negli atti esistenti;
  2. b) l’Ente gestore dell’unità d’offerta è il Comune che gestisce anche la funzione in ordine alle CPE: in tal caso il dirigente competente adotta apposito provvedimento in cui prende atto delle verifiche condotte dagli uffici competenti della propria amministrazione in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
  3. c) l’unità d’offerta è gestita in forma associata dai comuni cui è affidata anche la funzione in ordine alla CPE: in tal caso la comunicazione è sostituita da un provvedimento del dirigente competente, che dà atto delle verifiche condotte in ordine alla presenza di tutti i requisiti previsti;
  4. d) sperimentazione di una unità d’offerta innovativa e non rientrante nella rete regionale: in tal caso il Comune di ubicazione della attività innovativa prenderà atto con apposito provvedimento dei contenuti organizzativi e strutturali della sperimentazione.

 

Dove e come presentare la CPE

Per le Unità di offerta Sociale ubicate nei Comuni dell’Ambito di Castellanza (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) è da presentare al Comune dove ha sede l'unità di offerta, che certifichi il possesso dei requisiti previsti.

La presentazione della C.P.E. deve essere anteriore alla data di effettiva apertura dell’unità di offerta.

La CPE può essere presentata per via telematica utilizzando la piattaforma Impresainungiorno.gov.it.

La CPE è presentata, secondo quanto disposto dalla l.r. 3/2008, articolo 15 comma 1, in forma di autocertificazione.

Presentata dal Legale rappresentante dell’Ente Gestore, la CPE deve contenere l’indicazione del soggetto che intraprende l’attività e deve chiaramente indicare:

- la denominazione e la capacità ricettiva dell’unità d’offerta sociale, tra quelle previste nella rete regionale, che si intende mettere in esercizio

- l’ubicazione dell’unità d’offerta sociale

- il titolo di godimento dell’immobile in cui ha sede l’unità di offerta sociale e che sia compatibile con la destinazione d’uso dello stesso

- la data di inizio attività.

 

Alla CPE vanno inoltre allegate le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante e la dichiarazione con cui il Gestore attesti il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali. Si tratta cioè di una autodichiarazione del Gestore che, opportunamente, dovrà essere formulata in termini formali ed esprimersi in termini non generici, per evidenziare che si tratta di un Gestore responsabile ed informato.

 

Procedura di presentazione

La procedura, che consegue la presentazione della CPE è la seguente:

  • presentazione della CPE al Comune
  • verifica, entro 30 giorni lavorativi, da parte del Comune di ubicazione della struttura della completezza della comunicazione e di quanto autodichiarato, nonché la presenza dei certificati dei requisiti soggettivi

In caso di incompletezza, entro il massimo di 30 giorni lavorativi, il Comune fisserà un termine per la presentazione delle integrazioni

  • Il Comune, effettuate le verifiche di cui al precedente punto, richiede all’ATS territorialmente competente la visita di vigilanza che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta
  • Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune, ATS è tenuta a comunicare l’esito dell’attività di vigilanza, inviando il verbale del sopralluogo, sia al Comune richiedente, per gli eventuali provvedimenti conseguenti, sia al Gestore. Se l’esito è positivo, la procedura di C.P.E. si conclude.

 

Nel caso di avvio dell’esercizio in mancanza dei requisiti minimi prescritti, è posta in capo al Comune l’adozione dei provvedimenti elencati all’art. 15, comma 3, l.r. 3/2008 e s.m.i.

Nello specifico, il Comune, a seconda dei casi, emetterà nei confronti del soggetto gestore, dandone informazioni ad ATS:

  • La diffida al ripristino dei requisiti con eventuali prescrizioni e tempistica anche per l’integrazione della documentazione, nel caso sia possibile conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente (cfr. D.Lgs 126/2016, L. 241/90);
  • La chiusura della struttura e la revoca dell’eventuale atto di accreditamento;
  • L’immediata chiusura della struttura con prescrizione delle misure da adottare per la ripresa dell’attività, in ipotesi di accertato pericolo per la salute o per l’incolumità delle persone.

 

Comunicazioni successive alla CPE (Debito informativo)

Dopo la messa in esercizio, tramite presentazione della CPE, l’Ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione al Comune, in caso di:

  • modifica della persona del legale rappresentante del soggetto gestore, comunicando i dati del nuovo legale rappresentante e allegando le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti soggettivi;
  • modifica dei dati dell’Ente gestore (variazione della sede legale, della denominazione, della forma giuridica e di ogni altra modifica che non comporti la nascita di un nuovo soggetto giuridico e conseguente attribuzione di un nuovo codice fiscale);
  • modifiche strutturali che non comportino la presentazione di nuova CPE;
  • cessazione dell’attività, con indicazione della data di effettiva cessazione.